GUARDIE ECOZOOFILE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL MALTRATTAMENTO

Secondo alcune interpretazioni emerse nel corso di dibattimenti penali per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente a emettere una diagnosi circostanziata, anche qualora la persona che effettui la “visita” sia un esperto zoofilo. In conseguenza di ciò, secondo tali interpretazioni, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente e vada, inoltre, valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e, infine, i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi vengono ricordati l’esame parassitologico delle feci e l’esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l’animale sia sano o malato.
Va osservato che tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall’animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un’oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. “Alcuni infatti considerano il maltrattamento solo le sofferenze fisiche provocate all’animale estrinsecabili con lesioni obiettivamente constatabili. Queste lesioni dunque sono clinicamente diagnosticabili, in quanto provocano nell’animale una disfunzione a carico degli apparati (zoppie, soluzioni di continuo, cecità, sordità ecc.) o del metabolismo (termodispersione, bilancio idrico, tossicosi ecc.). Alcune lesioni fisiche inoltre pur presentandosi in modo subclinico possono essere evidenziate dai nuovi mezzi diagnostici (radiografia, TAC, ecografia, analisi di laboratorio ecc. ). È pur vero che non è semplice definire un caso di maltrattamento fisico visti gli innumerevoli fattori coinvolti nell’iter diagnostico che possono andare dall’emergenza di situazioni pregresse ad una predisposizione individuale: tuttavia se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sempre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo “etologico”.
Le accennate analisi, in quanto finalizzate alla diagnosi di un eventuale stato morboso, non consentono, di regola, di verificare né di escludere l’esistenza di condizioni di dolore o di sofferenza indipendenti da cause patologiche, oppure non ancora protratte per il tempo necessario all’insorgenza di una vera e propria malattia. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all’art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d’altronde, nel primo comma dell’art. 544-ter c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell’ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell’O.M.S., l’armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell’organismo.
Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): “uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l’animale è in completa armonia con l’ambiente”. A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia.
In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un’evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato, la quale richiede soltanto l’inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Dalla precisazione, secondo la quale l’incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all’animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all’integrità fisica e, cioè, una malattia dell’animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l’animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc.” (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98).
Sulla stessa linea: “In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell’agente.
Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull’animale.
Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nell’aver tenuto legato un cane a una catena corta e senza alcun riparo)” (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n.° 1215 - Pioletti G.).
Recentemente i giudici di legittimità, intervenendo in merito alla detenzione incompatibile e alla presenza di gravi sofferenze, hanno precisato che “la nuova formulazione della disposizione codicistica di cui all’art. 727 c.p. non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali “in condizioni incompatibili con la loro natura. Integra, pertanto, il reato di cui all’art. 727 c.p. il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che sia necessaria la volontà di infierire sull’animale o che questo riporti una lesione all’integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti”. (cfr. Cass. pen. III Sez. Pen. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08)
Il maltrattamento, quindi, non va valutato solo secondo criteri medici o clinici, ma più in generale secondo criteri che prendono in esame il benessere dell’animale e le condizioni di detenzione o trattamento, che non devono violare il buon senso e l’equilibrio armonioso tra gli interessi umani e animali.
Ancora, in relazione alla presunta esigenza di effettuare prelievi e analisi, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure soltanto medici veterinari dovrebbero accertare condizioni di maltrattamento, ma tale assunto non trova alcuna giustificazione poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erronee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l’esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. Pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D’altro canto la stessa Legge 189/04, nell’articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL Anzi, paradossalmente, proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l’accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l’avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche.
Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: “Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l’orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell’animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall’animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l’oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento (…) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l’animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportMaamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull’animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell’essere in questione”.

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