GUARDIE ECOZOOFILE - FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Ai sensi dell’articolo 55 del codice procedura penale, la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale. La p.g. svolge, altresì, ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Tali funzioni sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (art. 326 c.p.p.). Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa (art. 327 c.p.p.). Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).
Prima che il p.m. assuma la direzione delle indagini, ossia prima che abbia ricevuto la comunicazione di notizia di reato dalla p.g., o pur avendola ricevuta, non abbia ancora impartito direttive, la p.g. ha ampi poteri destinati alla assicurazione delle fonti di prova, potendo raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del responsabile.
Le guardie giurate volontarie delle associazioni svolgono, ai sensi del summenzionato articolo 6 della L. 189/04 funzioni di polizia giudiziaria e pertanto prendono notizia dei reati contro gli animali di propria iniziativa o ricevendo notizia di un reato di propria competenza da terze persone. Esse hanno l’obbligo di ricevere notizie relative ai soli reati di propria competenza. Non possono ignorarle e devono obbligatoriamente comunicarle per tempo all’Autorità Giudiziaria. Acquisita la notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 c.p.p., la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che
prevedono termini particolari. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.
Impediscono che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori bloccando il proseguimento degli stessi e interrompendo la situazione antigiuridica in atto. Le guardie volontarie non possono limitarsi all’identificazione dell’autore di un fatto-reato, ma devono ripristinare la situazione ante delicutm, utilizzando gli strumenti e le procedure necessarie previste dal codice di rito; ricercano gli autori dei reati di loro competenza. Una volta avuta notizia di un reato, le guardie volontarie devono attivarsi anche per risalire all’autore e identificarlo, utilizzando i tradizionali strumenti usati dalla p.g. a tale scopo; compiono gli atti necessari per assicurare le fonti di prova assicurando, nell’immediatezza degli accertamenti sull’illecito penale, le cose e le tracce pertinenti il reato che possono costituire una prova o che del reato sono il prodotto o il profitto. Esse devono curare che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del p.m. Esse compiono gli accertamenti e i rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose. Il che significa che possono effettuare rilievi fotografici, riprese video, misurazioni, ecc. Le guardie zoofile, in qualità di agenti di polizia giudiziaria, “potrebbero, in teoria e limitatamente a casi particolarissimi, effettuare perquisizioni personali e domiciliari. Le perquisizioni di polizia (art. 354 c.p.p.) sono, per disposizione che risponde ad un principio di libertà del cittadino garantito dalla Costituzione, consentite nei solo casi di flagranza di reato, devono essere eseguite dai soli ufficiali di polizia giudiziaria e sono permesse per un unico scopo: quello di ricercare addosso alla persona dell’indagato o in un determinato luogo cose o tracce pertinenti al reato che si abbia fondato motivo di ritenere che vi esistano e che, nel ritardare gli accertamenti, potrebbero essere cancellate o disperse.
L’art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale autorizza anche ai semplici agenti di polizia giudiziaria (quali le guardie volontarie) a procedere a perquisizioni allorché, oltre alle suddette condizioni, ricorrano ragioni di particolare necessità ed urgenza. L’estrema delicatezza di questo atto impone di considerarlo come una extrema ratio alla quale ricorrere unicamente in presenza di situazioni che lo rendono effettivamente necessario ed indifferibile, tanto per l’oggettiva gravità quanto per l’evidenza della probabilità che le prove da assicurare alla giustizia vengano perdute. Della perquisizione deve essere redatto uno specifico verbale, da trasmettere senza ritardo e, comunque, non oltre le 48 ore, al Procuratore della Repubblica per l’eventuale convalida. Il soggetto che subisce la perquisizione ha diritto di farsi assistere da una qualsiasi persona di sua fiducia”.
(3) La perquisizione personale o locale è ammessa nel caso di flagranza di reato o di evasione quando vi è il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso. Trattandosi di un tipico atto “a sorpresa”, il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha la facoltà di assistere alla perquisizione, ma non ha il diritto di essere preavvisato. Può essere chiamato dalla persona interessata nel momento in cui inizia la perquisizione, senza che ciò comporti ritardo nelle operazioni.
La perquisizione e un mezzo di ricerca della prova, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Il presupposto giuridico è che a monte sia stato consumato un reato. È da considerarsi non legittima e arbitraria la perquisizione fatta in assenza di reato o per verificare se sia stato commesso un reato: la perquisizione deve essere fatta dopo l’accertamento del reato e non prima.
Le guardie volontarie, nello svolgimento delle loro funzioni di p.g. possono anche effettuare sequestri. Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al già ricordato articolo 113 “Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria” stabiliscono che “Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi secondo e terzo del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria”. Perquisizione e sequestro, appunto. Il sequestro “al pari della perquisizione, è mezzo tipico di ricerca della prova e la deroga rispetto alla regola generale, secondo cui è disposto con decreto motivato dall’autorità giudiziaria, ha per oggetto esclusivamente il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Corpo del reato può essere lo strumento usato per commetterlo (l’arma per uccidere), l’oggetto materiale di esso (la cosa danneggiata), il prodotto (le monete falsificate, la sostanza stupefacente che si voleva cedere), la tracce (il fango rimasto attaccato alle scarpe, le cose smarrite sul luogo); sono pertinenti ad esso cose come abiti indossati dalla vittima o dall’autore sospetto del reato. Al pari della perquisizione in sequestro operato dalla polizia giudiziaria ha carattere provvisorio e perde efficacia se non viene tempestivamente convalidato dal pubblico ministero. Perciò del sequestro deve essere redatto verbale, di cui copia è consegnata alla persona cui le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al pubblico ministero, che nelle 48 ore successive deve procedere alla convalida con decreto motivato; altrimenti è disposta l’immediata restituzione. Contro il decreto di convalida è ammessa la richiesta di riesame, secondo una speciale procedura. Come per le perquisizioni, è consentito al difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di presenziare al sequestro ed agli atti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato”. 4 Ribadiamo la necessità di essere molto cauti e prudenti nel decidere di eseguire provvedimenti quali la perquisizione e il sequestro. Si tratta di atti molto delicati e consigliamo vivamente, laddove ricorrano le circostanze, di chiedere l’intervento di un ufficiale di p.g. appartenente a una forza di polizia. Si ricorda che l’art. 609 c.p. “Perquisizione e ispezione personali arbitrarie” punisce con la reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale.
raccolgono quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale, ovvero procedono all’identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, possono ricevere da questi dichiarazioni spontanee, possono procedere all’identificazione delle persone che sono a conoscenza dei fatti e che possono riferirne in qualità di testimoni e possono assumere da costoro informazioni sommarie.
Ai sensi dell’art. 349 c.p.p., la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini si può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell’articolo 161 c.p.p. Osserva inoltre le disposizioni dell’articolo 66. Se la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o le persone in grado di riferire rifiutano di farsi identificare ovvero forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità, la polizia giudiziaria le accompagna nei propri uffici e ivi le trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione. Ovviamente è opportuno che le guardie zoofile, nel momento in cui si ravvisa la necessità di procedere all’identificazione di un soggetto, chiedano l’intervento di una forza di polizia, poiché le disposizioni di cui all’art. 349 c.p.p. richiedono l’adozione di delicate procedure a garanzia delle persone coinvolte, e presuppongono la disponibilità di strutture e mezzi che solo un organo di polizia può avere.
Tutte le attività delle guardie volontarie devono essere documentate. In particolare l’art. 357 del c.p.p. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria” stabilisce che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:
a) denuncie, querele e istanze presentate oralmente;
b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
c) informazioni assunte, a norma dell’art. 351;
d) perquisizioni e sequestri;
e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’art. 373. La documentazione dell’attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denuncie, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Ovviamente alcune di queste attività sono di competenza esclusiva degli ufficiali di p.g. e non anche degli agenti.