GUARDIE ECOZOOFILE - FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

Il penultimo comma dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.° 689 (modifiche al sistema penale), stabilisce che “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria”.
Le guardie zoofile volontarie, come già detto, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e pertanto sono titolari dei poteri previsti all’art. 13, primo e secondo comma della legge 689/81.
In pratica le guardie zoofile per l’accertamento delle violazioni amministrative di rispettiva competenza, possono assumere informazioni.
Non sarebbe sbagliato parlare di attività investigativa sui generis, che si concretizza nella raccolta di notizie, dati, fatti, circostanze, e in generale di tutte quelle conoscenze che possono concorrere alla formazione di informazioni utili per l’accertamento delle violazioni amministrative di propria competenza. Ovviamente l’assunzione di informazioni non deve travalicare i limiti imposti dalla normativa.
É bene ricordare che si tratta di accertamenti amministrativi e non penali, le informazioni possono servire per individuare gli autori di una determinata violazione amministrativa, ma non assumere valore probatorio per un eventuale procedimento penale connesso. Gli agenti accertatori possono interrogare testimoni della violazione amministrativa, chiedere chiarimenti alle persone infor mate, possono eseguire ricerche documentali negli archivi, farsi rilasciare originali o fotocopie di atti.
“È da ritenersi che nel raccogliere informazioni gli accertatori possano «interrogare» lo stesso trasgressore, posto che le garanzie relative alla presenza del difensore all’interrogatorio sono imposte solo in relazione agli illeciti che costituiscono reato; mentre, d’altra parte, all’atto della contestazione della violazione gli accertatori hanno l’obbligo di inserire nel verbale le dichiarazioni giustificative rese dal contravvenuto”.
b) procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.
Si tratta della possibilità di esercitare funzioni molto delicate che richiedono massima prudenza e cautela. Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di “ispezione”, che erroneamente e spesso è confuso con quello di “perquisizione”. L’ispezione va intesa come attività di controllo finalizzata alla verifica di determinate situazioni in atto e all’eventuale presenza di cose la cui detenzione integra una violazione amministrativa. La perquisizione, invece, è un mezzo di ricerca della prova dell’ambito penale, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Nel corso dell’ispezione, il pubblico ufficiale si deve limitare al “controllo visivo” della situazione e non può procedere alla ricerca di cose, rovistando, ad esempio, in cassetti, armadi, ecc. L’ispezione consente all’agente di “osservare”, ma non di “cercare”, può “vedere”, ma non “frugare”. Nel corso di un controllo in un allevamento, ad esempio, la guardia zoofila che procede ad un’ispezione, può chiedere cosa contiene un armadietto chiuso, può chiedere al responsabile della struttura di aprirlo, ma non può procedere alla sua apertura in caso di diniego. In ogni caso l’ispezione deve avvenire senza danno a cose e persone e nei luoghi diversi dalla “privata dimora”. Rientrano nel concetto di privata dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell’utilizzo, come il cortile, l’orto, il terrazzo, ecc. Ancora, è “privata dimora” il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all’esplicazione della vita privata o dell’attività lavorativa.
Un negozio di animali, ad esempio, è luogo aperto al pubblico nella parte destinata alla vendita e al rapporto con i clienti, ma è “privata dimora” nella restante parte “chiusa”, come il retrobottega o il deposito. Infine, ricordiamo che l’autoveicolo è considerato come un estensione dell’abitazione e come luogo privato dal quale l’avente diritto può escludere lecitamente i terzi. La guardia zoofila nell’esercizio delle sue funzioni deve prestare particolare attenzione al fine di evitate un’eventuale violazione di domicilio.
c) fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.
Si tratta di operazioni finalizzate all’accertamento delle violazioni amministrative e che possono essere utilizzate come prova della violazione. È legittima, quindi, la condotta della guardia zoofila che fotografa, nel corso di un controllo in un negozio, gabbie non a norma contenenti animali in violazione delle disposizioni comunali o regionali, perché tale operazione è finalizzata all’accertamento di un illecito di propria competenza. La norma in esame dà agli operatori un largo margine operativo, e consente di effettuare qualsiasi “operazione tecnica” ritenuta utile al fine del procedimento, come rilievi planimetrici o topografici, metrature, ecc. Per quanto riguarda i “rilievi fotografici” bisogna stare attenti a non commettere interferenze illecite nella vita privata: a tutela della c.d. privacy, o riservatezza personale, l’art. 615 bis c.p. sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.
d) procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
Le guardie zoofile, tra le altre cose, sono incaricate di accertare fatti che costituiscono violazione amministrativa e possono quindi adottare, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, provvedimenti tesi ad impedire che la violazione possa determinare conseguenze più gravi o che il suo frutto o i mezzi usati per commetterla si disperdano. Un esempio può essere costituito dalla violazione di uno dei divieti previsti dalle legge regionali che, in alcuni casi, stabiliscono una sanzione anche amministrativa per fatti che possono costituire reato (a titolo esemplificativo possiamo citare i divieti di “incrudelire gli animali con fruste, pesi e finimenti”, o “la somministrazione di farmaci” senza autorizzazione” stabiliti dalla legge Regionale della Campania n.° 16/01, e le prescrizioni relative agli imballaggi per il trasposto degli animali che devono escludere “ogni sofferenza”, previste dalla Legge Regionale del Lazio 34/97. A tali precetti sono collegate sanzioni amministrative). È opportuno ricordare che in tali casi si realizza un concorso tra reato e violazione amministrativa prevista dalla legge regionale secondo quello che in dottrina viene definito “un rapporto di specialità bilaterale per aggiunta” che dà luogo ad un concorso formale effettivo e non soltanto apparente di norme. La guardia zoofila che accerti un tale fatto ha non solo l’obbligo di informare l’Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, ma anche di accertare la violazione amministrativa prevista, e nel fare questo può adottare la misura cautelativa del sequestro amministrativo delle cose usate per commettere la violazione, tipo la frusta, i pesi o gli imballaggi utilizzati. Ovviamente tali “cose” devono rientrare tra quelle per la quali è prevista la confisca obbligatoria o facoltativa ai sensi dell’art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: “Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento”.
Appare opportuno soffermarsi sull’istituto della confisca. La confisca amministrativa può essere considerata una sanzione amministrativa di carattere repressivo che si inserisce in un procedimento amministrativo sanzionatorio di un illecito amministrativo. È sanzione accessoria in quanto misura ulteriore rispetto alla sanzione principale prevista in caso di violazione di leggi amministrative. È atto a contenuto ablatorio perché comporta l’acquisto a titolo originario, da parte della P.A., del bene oggetto di confisca, con conseguente privazione del diritto di proprietà del terzo titolare (una dottrina minoritaria configura, però, la confisca amministrativa come trasferimento coattivo). In ogni caso, non comporta alcun obbligo indennitario per la P.A. La confisca è preordinata a tutelare i più vari interessi pubblici (di carattere sanitario, fiscale, di polizia) attraverso la privazione del diritto di proprietà su cose pericolose o dannose. Spesso comporta la distruzione del bene, in quanto nocivo o pericoloso quando esso ha costituito lo strumento di commissione amministrativo. La confisca amministrativa si differenzia dalla confisca penale perché quest’ultima é sanzione accessoria alla condanna per la commissione di un reato.
Pertanto, fermo restando che il sequestro amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo per la guardia zoofila, l’esercizio di tale potere discrezionale sarà possibile esclusivamente su cose oggetto di confisca facoltativa o obbligatoria. Nella valutazione dell’opportunità del sequestro, le guardie zoofile dovranno innanzitutto verificare se si tratti di cose oggetto di confisca di cui al citato articolo 20 della l. 689/81, poi stimare se ricorrano le esigenze cautelari alle quali il sequestro è finalizzato e cioè impedire che le cose oggetto della futura confisca possano essere disperse o alienate.
In pratica il sequestro è strumentale alla confisca e ne rappresenta il “primo atto”, ed ha natura cautelare poiché è finalizzato a garantire la conservazione delle cose la cui esistenza è necessaria per rendere possibile in futuro l’efficacia del provvedimento di confisca. Ovviamente nella funzione cautelare del sequestro amministrativo rientra anche la necessità di impedire la continuazione di un illecito o di impedire al responsabile della violazione di continuare a conseguire il profitto della propria azione illegale.
Il sequestro, come recita la norma, è possibile solo “nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria”. Il sequestro può essere formalizzato con il sottrarre materialmente il bene dalla disponibilità del trasgressore o dandolo in custodia allo stesso o a terzi. Di tali operazioni deve essere stilato un verbale il quale deve contenere l’indicazione del motivo per il quale il sequestro amministrativo è stato eseguito.
Una cosa che raccomandiamo vivamente è quella di essere particolarmente scrupolosi e prudenti nell’esecuzione di questi poteri autoritativi. Apparentemente non vi è nulla di complicato, ma i problemi sorgono poi nell’esercitarli in pratica. È bene, in ogni caso, evitare di adottare procedure che non si conoscono o che non si è in grado di esercitare. Una procedura scorretta, ancorché operata in buona fede, può esporre la guardia zoofila a censure penali molto severe.

elenco
A.N.P.A.N.A.
Associazione Nazionale Protezione Animali
Natura Ambiente ONLUS
PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE - GUARDIE ECOZOOFILE
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SEZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE DI VENEZIA
Segreteria in Marghera (VE)
contatti


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